Sulla non applicabilità all’art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) della clausola che esclude la confisca a seguito di comportamento ripristinatorio post delictum

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Cassazione Penale, Sez. III, 5 agosto 2021 (ud. 24 giugno 2021), n. 30691
Presidente Ramacci, Relatore Di Stasi

Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul rapporto tra la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) e la disposizione di cui all’art. 452-undecies, ultimo comma, c.p. secondo la quale «l’istituto della confisca non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi».

Rigettando le argomentazioni difensive – secondo cui andrebbe privilegiata una interpretazione estensiva dell’art. 452-undecies, ultimo comma, c.p. nel senso di ricomprendere nell’ambito applicativo di tale articolo anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – i giudici di legittimità hanno evidenziato come l’effetto premiante per il comportamento ripristinatorio tenuto dal soggetto post delictum debba essere necessariamente ricollegato a quanto previsto nel primo comma della medesima disposizione, secondo il quale «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato».

In altri termini, dalla formulazione letterale dell’ultimo comma dell’art. 452-undecies c.p. – comma che, come detto, «è correlato a quanto specificamente previsto nel primo comma dello stesso articolo con riferimento ai delitti ivi menzionati (di cui costituisce una deroga) – si ricava la chiara volontà del legislatore di aver voluto «indicare tassativamente le condotte delittuose che rientrano nell’ambito dispositivo della norma in esame e, tra queste, non viene contemplato il reato di cui all’art. 260 d. lgs 152/2006, ora disciplinato dall’art. 452-quaterdecies cod. pen.».

Oltre al chiaro elemento letterale – prosegue la sentenza – vanno considerati anche profili di carattere sistematico.

Va considerato, infatti, «che nella legge 22 maggio 2015 n. 68 quando il legislatore ha voluto fare riferimento diretto al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, allora contemplato dall’art. 260 digs 152/2006, ne ha fatto espressa menzione, come avvenuto nell’art. 452-decies cod. pen., che disciplina il ravvedimento operoso. Inoltre, lo stesso legislatore del 2015 ha inserito, nel disposto dell’art. 260 del d.lgs 152/2006, il comma 4 bis, la confisca obbligatoria delle cose delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, disciplinando, quindi, in maniera specifica e separata la misura ablatoria correlata allo specifico delitto ambientale di cui all’art. 260 menzionato».

Risulta, dunque, evidente – conclude la decisione – «che il legislatore ha voluto escludere il reato di attività organizzate per il traffico illecito dal novero dei delitti per i quali, nell’ipotesi di messa in sicurezza e bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non trova applicazione l’istituto della confisca di cui all’art. 452-undecies cod.pen.».

 

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